L’azienda agricola corrisponde alla disciplina generale civile dell’azienda ex art.2555 c.c., ma inquadrata sulla figura dell’imprenditore agricolo. È pertanto un complesso di beni, strumenti e servizi organizzati per l’esercizio dell’impresa agricola.
Fondo rustico
Il fondo, terreno parte della crosta terrestre, diviene fondo rustico soltanto con la manifestazione di volontà del proprietario che vi esercita l’agricoltura, questo perché il bene terra ha una struttura e funzione polivalente e può essere destinato a qualsiasi uso.
Suo elemento costitutivo è il suolo, quello strato di crosta terrestre superficiale che può consentire l’esercizio agricolo. Il primo problema relativo al suolo è proprio la sua determinazione quantitativa, la sua estensione. Indispensabile all’uomo è il regolamento dei confini, legislativamente superata la vecchia previsione usque ad coelum et ad inferos, previsti orizzontalmente come segnati da fossi, alberi, staccionate ecc. (o determinati in via giudiziale con apposita azione) e verticalmente dove termina la possibilità di godimento. I confini orizzontali chiudono il fondo agricolo ad estranei.
È bene distinguere due tipi di fondo in base alle loro dimensioni: il latifondo, costituito da un terreno molto vasto ed in genere incolto, ed il minifondo, in questo caso o un fondo frammentato in più terreni ma dello stesso soggetto, o un fondo talmente piccolo da essere poco produttivo (cosiddetta polverizzazione dei fondi). Entrambi i fenomeni sono avversi all’ordinamento che li contrasta rispettivamente con la legge Sila del 1950 (espropriazione di terreni troppo estesi e riassegnazione a più coltivatori diretti) per quel che riguarda il latifondo; con la lotta preventiva dell’art.846 c.c. che vieta il frazionamento dei terreni (sia con vendita o successione inter vivos, sia con atti mortis causa) al di sotto della m.u.c. (minima unità colturale) e la ricomposizione coattiva tramite anche dei consorzi dei terreni per quel che riguarda i microfondi. A causa della sua complessità e maggiore frequenza, il problema del microfondo ha subito numerose evoluzioni, soprattutto nel 1982 e nel 2001. Il termine oggi utilizzato maggiormente per indicare il parametro di riferimento è quello del compendio unico, definito soltanto nel 2001 e tra l’altro in maniera “cedevole”, ovvero fino a che le Regioni, competenti per materia, non abbiano dato ognuna una propria definizione: trattasi dell’”estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività”.